Come suddividere le spese tra proprietario e inquilino: ecco cosa puoi detrarre

In una locazione immobiliare, la corretta suddivisione delle spese tra proprietario e inquilino rappresenta non solo una questione di trasparenza, ma anche un aspetto vincolante regolato dal Codice Civile italiano e fonte di frequenti equivoci. Comprendere con chiarezza quali voci di costo ricadono sull’uno o sull’altro è alla base di un rapporto locatizio sereno ed evita spiacevoli contestazioni durante la durata del contratto o al termine dello stesso. La composizione delle spese varia, si distingue tra spese ordinarie e straordinarie, talvolta si aggiungono imposte e tributi locali, in altri casi le spese di condominio o di manutenzione straordinaria.

Suddivisione delle spese: criteri generali stabiliti dalla legge

Le norme che regolano la locazione, esplicitate principalmente dall’art. 1576 del Codice Civile, stabiliscono che il proprietario (o locatore) deve provvedere durante la durata dell’affitto a tutte le riparazioni necessarie sull’immobile, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, le quali sono di competenza dell’inquilino, ovvero del conduttore. Questa distinzione si ripercuote anche sulle spese ordinarie e straordinarie di condominio, sulle utenze domestiche, sulle imposte accessorie e su eventuali lavori di manutenzione programmati nelle parti comuni della palazzina.

Il principio cardine:
Proprietario è responsabile di tutte le spese inerenti la conservazione e il valore dell’immobile o quelle che ne migliorano le condizioni (grandi riparazioni, ristrutturazioni, sostituzione di impianti centralizzati, lavori straordinari nelle parti comuni);
Inquilino sostiene i costi legati all’uso quotidiano e alla normale gestione dell’immobile (utenze, piccole riparazioni, spese condominiali ordinarie come pulizia scale, manutenzione ascensore, illuminazione).

Per evitare controversie, è consigliato regolare ogni dettaglio nel contratto di locazione.

Spese ordinarie e straordinarie: cosa paga ciascuno

Le spese previste in una locazione si suddividono in due grandi categorie:

Ordinarie:

  • Bolletta per elettricità, gas, acqua: sempre a carico dell’inquilino, così come tutte le spese per servizi legati ai consumi individuali;
  • Piccole manutenzioni di infissi, serrature, sostituzione di lampadine o rubinetterie;
  • Manutenzione ordinaria di caldaie, condizionatori, impianti autonomi già presenti nell’immobile;
  • Quota del condominio destinata alle spese correnti, come pulizia delle scale e degli spazi comuni, giardinaggio, ascensore, mantenimento portiere, smaltimento rifiuti;
  • TARI – Tassa sui rifiuti: generalmente grava sull’inquilino che effettivamente utilizza l’appartamento, salvo diverso accordo contrattuale.
  • Straordinarie:

  • Grandi lavori di riparazione sulla struttura o sugli impianti comuni dell’edificio (tetto, facciata, parti strutturali);
  • Sostituzione integrale di impianti (ascensore centrale, caldaia condominiale);
  • Spese dovute per danni causati da eventi straordinari non imputabili all’inquilino (ad esempio, infiltrazioni condominiali, cedimenti strutturali);
  • Quote di spese destinata alla valorizzazione dell’immobile (coibentazione, rinnovamento facciate, installazione di impianti fotovoltaici, ristrutturazione importanti delle parti comuni);
  • Tutte queste spese spettano sempre al proprietario.
  • Un caso particolare è rappresentato dalla manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati: le spese ricadono solitamente sull’inquilino solo nella parte di consumo o riparazioni minori, mentre quelle di rifacimento o sostituzione nel proprietario.

    Imposte e tasse: come si suddividono

    La stipula e la gestione di un contratto di locazione comportano ulteriori obblighi fiscali. In particolare:

  • Imposta di registro: normalmente viene suddivisa equamente tra proprietario e inquilino (50% ciascuno), salvo accordi diversi. L’imposta è dovuta alla registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, obbligatoria per legge per la validità delle locazioni oltre i 30 giorni.
  • Imposta di bollo: generalmente a carico dell’inquilino.
  • Nel caso di regime della cedolare secca, il proprietario opta per un particolare regime fiscale: in questa situazione, non sono dovute le imposte di registro e di bollo.
  • TARI (Tassa rifiuti): spetta all’utilizzatore dell’immobile, quindi solitamente all’inquilino.
  • IMU e TASI: sono tributi che spettano unicamente al proprietario, mai all’inquilino.
  • Le detrazioni fiscali: chi può portare in detrazione le spese

    Un tema di grande interesse pratico è la possibilità di detrarre alcune tipologie di spesa nella dichiarazione dei redditi. L’unico soggetto che può portare in detrazione fiscale le spese condominiali per interventi sulle parti comuni degli edifici, comprese le spese straordinarie, è il proprietario dell’immobile e non l’inquilino. Questo perché, secondo la normativa, solo il proprietario-condomino ha diritto a beneficiare delle detrazioni, proporzionalmente alla propria quota millesimale di proprietà.

    L’inquilino non può detrarre nemmeno le spese condominiali ordinarie che paga direttamente nell’interesse del proprio uso, e neppure le spese legate alla manutenzione ordinaria. Eccezione sono solo alcuni specifici bonus fiscali (ad esempio, detrazione per affitto se studente universitario fuori sede), ma in linea generale la disciplina è molto rigida sul punto.

    Quali spese può detrarre un proprietario?

  • Interventi di ristrutturazione delle parti comuni (bonus facciate, eco-bonus, sisma-bonus);
  • Spese per efficientamento energetico;
  • Spese straordinarie dovute a interventi strutturali richiesti per legge (rimozione amianto, adeguamento antisismico);
  • Queste detrazioni sono riconosciute entro i limiti e secondo le percentuali previste annualmente dalla normativa fiscale italiana.
  • Requisiti per la detrazione

    Per poter richiedere la detrazione, è essenziale che il proprietario sia in regola con il pagamento, che la fattura sia intestata al proprietario stesso, e che sia documentata la spesa con bonifico “parlante”, ossia un bonifico che indichi chiaramente la causale agevolata. Il conduttore, anche se partecipa economicamente al pagamento per accordi specifici, non può beneficiare della detrazione perché non risulta come avente diritto secondo la normativa vigente.

    • Ulteriore dettaglio: le detrazioni spettano al singolo proprietario in base alla quota millesimale di proprietà, come determinato dal regolamento condominiale o dai criteri stabiliti dagli artt. 1123 e seguenti del Codice Civile.

    Tabella riassuntiva: chi paga cosa

    Tipo di spesaA carico del proprietarioA carico dell’inquilinoDetraibile fiscalmente
    Spese condominiali ordinarieNoNo
    Spese condominiali straordinarieNoSì, dal proprietario
    Manutenzione ordinariaNoNo
    Manutenzione straordinariaNoSì, dal proprietario
    Bolletta luce, gas, acquaNoNo
    TARINoNo
    IMU / TASINoNo
    Imposta di registroSì, al 50%Sì, al 50%No
    Imposta di bolloNoNo
    Cedolare Secca (regime facoltativo)Sì, facoltativaNoNo

    In conclusione, la suddivisione delle spese tra proprietario e inquilino risponde a criteri ben definiti sia dal Codice Civile sia dalla prassi, con alcune voci che possono essere oggetto di accordi diversi tramite contratto. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, la regola generale è chiara: spettano unicamente al proprietario per le sole spese straordinarie relative alle parti comuni e mai all’inquilino, che resta escluso da ogni agevolazione, a meno che non rientri in casi specifici previsti dalla legge. Un’attenta consultazione delle normative vigenti e l’esplicitazione degli accordi nel contratto di locazione restano strumenti fondamentali per una gestione serena della locazione e delle relative ripartizioni di spesa.

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